Il codice civile stabilisce che colui che ha causato un danno deve risarcirlo.
Il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale.
Il risarcimento del danno patrimoniale consiste nel pagamento di una somma di denaro che è l’equivalente monetario della diminuzione subita dal patrimonio del danneggiato, comprensiva sia della perdita subita sia del mancato guadagno.
Il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi stabiliti dalla legge e nei casi in cui gli interessi lesi siano meritevoli di tutela in base all’ordinamento.
A titolo esemplificativo, le azioni che si possono intentare in giudizio sono:
- responsabilità per i danni causati da cose in custodia
- responsabilità per i danni causati da animali
- responsabilità del proprietario per il crollo o la rovina di edifici
- responsabilità per danni nella circolazione dei veicoli
- responsabilità del medico e delle strutture sanitarie.